Il D.l. 123/2023 (cd. Decreto Caivano), convertito con modificazioni dalla l. 13 novembre 2023, n. 159, è intervenuto sulla disciplina della messa alla prova minorile, introducendo, con il nuovo comma 5-bis dell’art. 28 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, un elenco di reati “gravi” ostativi alla sua concessione. L’emendamento crea un rigido automatismo che si pone in conflitto con alcuni principi fondanti la giustizia penale minorile, impedendo al giudice di effettuare una valutazione individuale, di ricercare la risposta migliore per il minore nella situazione concreta, di stimolare il percorso ri-educativo anche del minore autore di un “reato grave”.
In un contributo di Malaika Bianchi, che qui segnaliamo (Esclusa la messa alla prova per i minori autori di violenze sessuali aggravate. Profili di illegittimità costituzionale dell’emendamento dell’art. 28 del D.P.R. 448/1988, in Archivio Penale, 2, maggio-agosto 2024), viene posta in evidenza l’infondatezza del suddetto emendamento, anche attraverso l’esame di approfondite indagini empiriche effettuate sia a livello nazionale, sia presso alcuni Tribunali per i Minorenni.
L’analisi dell’Autrice si focalizza, in particolare, sull’esclusione automatica della messa alla prova per i delitti di violenza sessuale e di violenza sessuale di gruppo (aggravati ai sensi dell’art. 609-ter c.p.), che sono peraltro oggetto di una interpretazione molto ampia da parte della giurisprudenza evolutiva e per i quali sono previste sanzioni particolarmente severe. Proprio relativamente all’esclusione della messa alla prova minorile per questi delitti sono state sollevate recentemente due questioni di legittimità̀ costituzionale.
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