I nonni non possono imporre la loro presenza: prevale sempre l’interesse del minore

Foto di Bernd Schray da Pixabay

CORTE DI CASSAZIONE, 31 GENNAIO 2023

(Foto di Bernd Schray da Pixabay)

La Suprema Corte di Cassazione, con un recentissimo provvedimento (n. 2881/2023), ha ribadito, ancora una volta, che il preminente interesse dei minori prevale su tutto, compreso l’interesse – a volte pretestuoso – dei nonni di avere una relazione.

Infatti, come più volte ribadito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, non si può costringere un minore a frequentare i propri nonni contro la sua volontà – e talvolta anche contro quella dei suoi genitori ­– se vi è una manifestazione di contrarietà o di insofferenza a tale tipo di relazione.

Con questo provvedimento, insomma, è il benessere del minore a prevalere su ogni altro aspetto, sicché il c.d. diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i propri nipoti (ex art. 317 bis c.c.) non attribuisce a costoro un diritto assoluto e incondizionato. Anzi, al contrario, questo diritto “cede il passo” alla volontà del minore, e il giudice deve tenerne conto in sede di valutazione.

In sostanza, i nonni non si possono imporre!

Al massimo, anche quando vi sono situazioni familiari caratterizzate da gravi problematiche o da problemi inerenti alla salute mentale del minore, essi potranno avere uno “spazio relazionale” e potranno contribuire, con i genitori ed in linea con il modello educativo da loro indicato, ad assicurare al minore un sano ed equilibrato sviluppo della sua personalità.

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