(Foto di Bernd Schray da Pixabay)
La Suprema Corte di Cassazione, con un recentissimo provvedimento (n. 2881/2023), ha ribadito, ancora una volta, che il preminente interesse dei minori prevale su tutto, compreso l’interesse – a volte pretestuoso – dei nonni di avere una relazione.
Infatti, come più volte ribadito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, non si può costringere un minore a frequentare i propri nonni contro la sua volontà – e talvolta anche contro quella dei suoi genitori – se vi è una manifestazione di contrarietà o di insofferenza a tale tipo di relazione.
Con questo provvedimento, insomma, è il benessere del minore a prevalere su ogni altro aspetto, sicché il c.d. diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i propri nipoti (ex art. 317 bis c.c.) non attribuisce a costoro un diritto assoluto e incondizionato. Anzi, al contrario, questo diritto “cede il passo” alla volontà del minore, e il giudice deve tenerne conto in sede di valutazione.
In sostanza, i nonni non si possono imporre!
Al massimo, anche quando vi sono situazioni familiari caratterizzate da gravi problematiche o da problemi inerenti alla salute mentale del minore, essi potranno avere uno “spazio relazionale” e potranno contribuire, con i genitori ed in linea con il modello educativo da loro indicato, ad assicurare al minore un sano ed equilibrato sviluppo della sua personalità.
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